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Dati dalla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» Come raccogliamo e verifichiamo i dati

Concorso aperto

Procedura di valutazione aperta ai magistrati onorari non confermati nell'incarico per la

Dati della procedura

Scadenza31 ottobre 2026Termine esatto nel bando
EnteMinistero della Giustizia
SedeRoma · RM · Lazio
Livello di studioLaureaDedotto dall'inquadramento, non letto dal bando
Pubblicato in Gazzetta1 settembre 2026

Il testo pubblicato in Gazzetta

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»; Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura» e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17 concernenti «Attribuzioni del Consiglio superiore» e «Forma dei provvedimenti»; Visto l'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» che stabilisce che i magistrati onorari alla data di entrata in vigore della norma possono essere confermati a domanda e fino al compimento del settantesimo anno di eta', tramite tre procedure valutative e ne regola le modalita' operative; Visto l'art. 2 della legge 13 aprile 2025, n. 51, rubricato «Rimessione in termini e disciplina della conferma» il quale ai commi 1, 2 e 3 prevede che «1.

Quando, all'esito delle procedure di conferma gia' concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalita' indicate dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresi' i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati. 2.

Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative gia' concluse, oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di eta'; 3.

All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennita' di cui all'art. 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita; Considerato che le tre procedure di conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si sono concluse; Visto il decreto del Ministro della giustizia assunto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 6 maggio 2026 con il quale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 2025, n. 51 sono state fissate le risorse disponibili per un numero di posti corrispondente a trecentosei magistrati onorari; Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3 marzo 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022 - Anno CXLIII, numero 7 concernente «Misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative dei magistrati onorari...»; Rilevato che l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017, disciplina le modalita' operative per la conferma nell'incarico di magistrato onorario fino al raggiungimento del settantesimo anno di eta'; Decreta: Art. 1 Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio I magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative gia' concluse (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 27 maggio 2022; Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13 giugno 2023 e Gazzetta Ufficiale n. 41 del 21 maggio 2024), oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma alle predette procedure, sono ai sensi dell'art. 2, della legge 15 aprile 2025, n. 51 rimessi in termine per la presentazione della domanda per la partecipazione alla presente procedura di selezione, fino al compimento del settantesimo anno di eta', al fine di entrare a far parte del «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio».

Estratto della 4ª Serie Speciale, riportato integralmente. Il bando completo, con requisiti e modalità di presentazione, è quello pubblicato dall'ente.

Fonte primaria
Serie
4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»
Numero
67
Del
1 settembre 2026
Codice redazionale
26E04691

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